Ti vedo a digiuno in quanto a fondamenti giuridici.
Il fatto che loro scrivano avvisi e disclaimer non cambia assolutamente il quadro.
Quello che conta è quello che c'è scritto nel codice penale e come il giudice interpreta le norme.
Si forse se RR si occupa della realizzazione dei servizi fotografici e ne tarocca, a favore dell'inserzionista il suo appeal estetico, oppure si occupa di scrivere il testo dell'inserzione, in tutti gli altri casi invece, penso sia tutto perfettamente legale.
Non è reato pubblicare sul web gli annunci sulle prestazioni di escort o prostitute. Lo sottolinea la Cassazione, per la quale un conto è favorire la prostituzione, altra cosa è limitarsi a «pubblicare gli annunci delle prostitute nel proprio sito web».
Guarda il profilo della escort
Per un verso hai ragione. Purtroppo è necessario distinguere due casi ben distinti altrimenti si rischia di prendere lucciole per lanterne.
Il caso cui fa riferimento la Cassazione nella sentenza da te citata è il caso più comune, la situazione standard.
Si parla di un sito di escort che pubblica annunci di escort che preparano (loro, le escort) le foto, i testi e tutto quello che è necessario per la pubblicazione, incluso il pagamento.
Questa fattispecie di comportamenti non configura alcun reato in capo al gestore del sito.
Diverso è il caso del sito di escort che pubblica annunci di agenzie (che sfruttano la prostituzione altrui e quindi commettono un reato secondo le leggi italiane): in questo caso chi pubblica l'annuncio, il gestore del sito di escort, commette un reato in quanto favorisce lo sfruttamento della prostituzione (legge Merlin come recentemente modificata).
Il caso in esame è molto simile alla seconda fattispecie: infatti il gestore del sito vende due/tre annunci per altrettante ragazze che ruotano usando lo stesso numero di telefono, la stessa location ma cambiando nome e foto.
E' evidente che trattasi di organizzazione che pianifica il lavoro delle ragazze (trova i cellulari, le stanze, gestisce gli appuntamenti tramite centralinista, procede a fare le foto, prenota e paga gli annunci, sposta le ragazze da una città all'altra etc).
Il gestore del sito non può ignorare questa evidenza fattuale: vede il numero di telefono (sempre uguale), effettua il cambio delle foto e dei nomi delle "lavoranti", immagino che comunichi, via email ovvero al telefono, sempre con la stessa persona per accordarsi su tempi e modi della pubblicazione e del pagamento della pubblicità etc
Sic stantibus rebus, si trova quindi a gestire un rapporto con una organizzazione dedita allo sfruttamento della prostituzione (senza poter sostenere a propria difesa di non avere contezza del fatto) e quindi commette il reato di favoreggiamento della prostituzione.
Spero che ora sia chiara la differenza fra le due fattispecie.