GNOCCAFORUM.biz

Seguici su Twitter
Motore Ricerca Escort


forum recensioni escort BOT Telegram motore ricerca annunci escort
NubileFilms
Annunci Millerotici
gnocca forum telegram

GnoccaforumCermenate Ordinanza 12/2013

(Letto 25876 volte)

0 Utenti e 1 Visitatore visualizzano questa rece.

Offline Bambulè

A quanto leggo a Lomazzo, a differenza di Cermenate, l `ipotetica multa è più salata e inoltre vi è la possibilità che sequestrino il mezzo !

EscortDirectory

Offline Francostars

A quanto leggo a Lomazzo, a differenza di Cermenate, l `ipotetica multa è più salata e inoltre vi è la possibilità che sequestrino il mezzo !
Il potenziale sequestro del mezzo sussiste ovunque per le violazioni amministrative (art. 23 comma secondo, Legge 689/1981), però tale atto deve rispettare i dettami del Codice di Procedura Penale, ai sensi del quale quest'operazione è fattibile solo se sussiste il pericolo concreto d'alterazione o dispersione delle cose relative (art. 354 comma 2 Codice di Procedura Penale). Quest'ultimo caso non può essere inquadrato nell'autoveicolo, siccome tale è un bene mobile registrato e per la connessa violazione il verbale fa piena prova fino a querela di falso.

Offline Bambulè

Certo un ricorso al Tar ci darebbe ragione, pero sai che seccatura vedere la municipale che " intanto le sequestriamo il mezzo, poi lei faccia ricorso e si vedrà". Per un single come me è una rottura di p.... bella e buona, non oso immaginare un fidanzato/sposato cosa racconterà alla fidanzata/moglie in attesa del dissequestro. Sempre rogne.......

Offline Francostars

Certo un ricorso al Tar ci darebbe ragione, pero sai che seccatura vedere la municipale che " intanto le sequestriamo il mezzo, poi lei faccia ricorso e si vedrà". Per un single come me è una rottura di p.... bella e buona, non oso immaginare un fidanzato/sposato cosa racconterà alla fidanzata/moglie in attesa del dissequestro. Sempre rogne.......
Da quello che ho letto, i piccoli Comuni difficilmente applicano il sequestro del mezzo; non solo per il fatto che tale operazione non è lecita nei confronti dei beni mobili registrati, come l'autovettura in accordo a ciò che ho spiegato in precedenza, ma anche per la questione che un evetuale custiodia in merito dovrebbe tenere occupato un agente della Polizia Locale nell'intero periodo del suo servizio giornaliero.
In più, se si vince il relativo ricorso, le spese connesse possono essere rimborsate ed oltretutto possono essere chiesti ulteriori danni causati dal fatto in questione.

Offline Bambulè

Durante giro di ricognizione avvistata astronave blu con strisce rosse a Cermenate due notti fa, intenta a compilare fogli a punter e relativa otr, Passato due volte ed erano sempre nello stesso punto, fogli e verbali alla mano. Solidarietà al punter colpito........

Offline Francostars

Durante giro di ricognizione avvistata astronave blu con strisce rosse a Cermenate due notti fa, intenta a compilare fogli a punter e relativa otr, Passato due volte ed erano sempre nello stesso punto, fogli e verbali alla mano. Solidarietà al punter colpito........
Come in uno Stato di non diritto! Spero presto nei ricorsi in merito, anche oltre il Giudice di Pace.


Offline AnDaty

Re:Cermenate Ordinanza 12/2013
   2014 Dicembre 08, 18:07:39 pm
Rispolvero questo thread...novità a Carugo (novedratese)



CARUGO MULTA ANCHE LE LUCCIOLE

E confisca gli incassi a luce rossa

Le ragazze rischiano 400 euro di sanzione. Proprio come i clienti

Puniti gli abiti “indecenti”. Vietato anche chiedere informazioni

Carugo è il primo Comune sull’asse della Novedratese ad aver trasformato l’ordinanza antiprostituzione da un provvedimento della durata di tre mesi, a una disposizione definitiva .

Grazie all’approvazione, avvenuta in consiglio comunale all’unanimità, del nuovo regolamento di polizia urbana, adesso potranno essere multati con 400 euro non solo i clienti delle lucciole, ma anche le stesse ragazze alle quali – lo cita l’articolo 38* del dispositivo – potrà essere anche confiscato il denaro ottenuto con le prestazioni sessuali.

«Siamo consapevoli di essere dei pionieri in questa materia – spiega Luigi Proserpio, assessore alla sicurezza - ma noi ci crediamo e andiamo avanti pur essendo consapevoli che, al momento, non esiste a livello nazionale una legge che ci sostenga in questa sperimentazione».



* Art. 38 - Domanda ed offerta di prestazioni sessuali a pagamento
1. Al fine di impedire turbativa alla circolazione stradale ed il verificarsi di
situazioni igienico–sanitarie pericolose per la salute pubblica, ed in
considerazione del degrado urbano provocato dall’attività di prostituzione, è
vietato:
a. esercitare domanda di prestazioni sessuali a pagamento, condotta
anche a bordo di veicoli, sulla pubblica strada ed in tutte le sue
adiacenze che siano soggette a pubblico passaggio e che siano
facilmente accessibili dalla pubblica via;
b. stazionare con il veicolo anche al solo scopo di chiedere informazioni o
allo scopo di contrattare o concordare prestazioni sessuali a
pagamento con persone che praticano il meretricio;
c. esercitare l’attività di prostituzione sulla strada pubblica indossando
abbigliamento indecoroso, indecente o mostrando nudità.
2. Fatti, in ogni caso, salvi il potere di ordinanza del Sindaco, ai sensi dell’art. 54
del D. Lgs. n. 267/2000 (così come modificato dal D. L. 23.05.2008 n. 92,
convertito in Legge 24.07.2008 n. 128), al fine della tutela dell’incolumità
pubblica e della sicurezza urbana, e l’applicazione delle specifiche
disposizioni penali qualora ne sussistano i presupposti di legge, la violazione
alla presente disposizione regolamentare comporterà l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria, oltre alla sanzione accessoria del
sequestro cautelare e l’eventuale confisca amministrativa del denaro provento
della attività illecita, ai sensi dell’art. 20, comma 3 della Legge n. 689/1981.
:o :o :o :o :o

Francostars, a te la parola....

Offline Francostars

Re:Cermenate Ordinanza 12/2013
   2014 Dicembre 08, 18:48:44 pm
Nulla di nuovo.
Questo è il tipico Regolamento di Polizia Locale anti OTR non conforme ai principi generali dell'Ordinamento, siccome le stesse disposizioni legislative locali non possono disciplinare l'ordine e la sicurezza pubbliche (art. 117 secondo comma lettera h della Costituzione Italiana) e poiché il divieto in questione è vasto ed indeterminato e quindi la stessa disposizione diventa lungi (= lontano) dal tutelare l'igiene e la salubrità dell'ambiente, in cosiderazione del fatto che la stessa norma regolamentare pone come scopo immediato quello di vietare il meretricio su strada, senza che quest'attività sia accompagnata da concreti comportamenti, svolti a danno della materia precedentemente citata.
Penso di essere stato chiaro in merito.

Offline AnDaty

Colleghi che frequentate OTR a Lomazzo... e ce ne sono tanti!!! :P

ATTENZIONE

...solita ordinanza estiva, edizione 2015 è il solito copia/incolla con quella dell'anno scorso...da me pubblicata in questo topic.

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 53 DEL 11072015
Oggetto: ORDINANZA DI CONTRASTO ALLA PROSTITUZIONE SU STRADA E TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA
Lomazzo, 11072015
Prot.Gen. 1137994
ORDINANZA DI CONTRASTO ALLA PROSTITUZIONE SU STRADA E TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA.

IL SINDACO

PREMESSO che con l’approssimarsi della stagione estiva, è stato rilevato un aumento della presenza di soggetti dediti al meretricio nelle varie zone del’immediata periferia della Città, sino all’inizio della cinta urbana ed in particolare nelle seguenti vie:
“S.P. 23 Lomazzo - Bizzarone”, “S.P. 32” “S.P. 33” ed altre vie del territorio comunale, in prossimità di nuclei abitati”;

CONSIDERATO che pervengono al Comando di Polizia Locale numerose segnalazioni da parte dei cittadini, i quali evidenziano crescenti episodi di inciviltà cui sono costretti ad assistere i propri nuclei familiari, composti anche da minori;

CONSIDERATO altresì che il fenomeno della prostituzione desta molta preoccupazione ed allarme nella realtà cittadina con particolare riguardo al disagio percepito da quanti dimorano nelle zone interessate e più in generale alla sicurezza stradale, a causa di comportamenti imprudenti e/o scorretti di quanti frequentano le aree dove la prostituzione viene praticata;

ATTESO CHE:
- il fenomeno della prostituzione su strada determina, altresì, conseguenti maggiori rischi di incidenti stradali dovuti al fatto che i conducenti di veicoli alla ricerca di prestazioni sessuali a pagamento creano turbativa alla circolazione stradale, code, frenate e arresti improvvisi e manovre azzardate;
- le persone che appaiono dedite alla offerta di prestazioni sessuali a pagamento spesso stazionano perfino dinnanzi alle abitazioni.

VALUTATO che il fenomeno della prostituzione su alcune strade comunali, nonostante le azioni di contrasto poste in essere dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia dello Stato non accenna a diminuire;

VALUTATI gli effetti del fenomeno sulla percezione di sicurezza urbana i quali oltre a ingenerare allarme sociale incidono concretamente sulla sicurezza urbana e sul senso di abbandono suscitato negli abitanti delle zone interessate;

DATO atto che tali comportamenti pericolosi per l'incolumità pubblica e la sicurezza stradale sono in aumento;

TENUTO conto che il fenomeno suddetto, soprattutto sull’asse della “S.P. 23 Lomazzo - Bizzarone”, “S.P. 32” “S.P. 33” ed altre vie del territorio comunale, in prossimità di nuclei abitati, costituisce un grave esempio di deterioramento culturale e morale, in modo particolare nei confronti di giovani e bambini;

CONSIDERATO che tali incresciosi comportamenti, oltre a verificarsi nelle ore notturne e serali, si riscontrano, anche nelle ore pomeridiane, con gravi ripercussioni specialmente nelle vie con maggiore densità di traffico e di popolazione;

RITENUTO di dover attuare misure, anche nell’ottica dell’attenuazione non solo del senso di insicurezza percepita dalla cittadinanza ma anche, in concreto, per ridurre le conseguenze negative per l’ordinato e sicuro vivere civile; adottando provvedimenti per contrastare il meretricio su strada con il fine di limitare le conseguenze più sopra ricordate sulla sicurezza urbana e l’incolumità e la salute pubblica, anche allo scopo di contrastare più efficacemente l’interesse criminale allo sfruttamento dei soggetti avviati alla prostituzione e di tutelare gli stessi soggetti che in buona sostanza ne sono le prime vittime;

RITENUTO altresì, necessario adottare un provvedimento contingibile ed urgente, con validità dalla data di pubblicazione all’albo Pretorio informatico, per contrastare il meretricio su strada, fenomeno legato con nesso di causalità ai sopra citati gravi pericoli per l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana e stradale;
Visto l'articolo 54 del D.Lgs. 18082000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da comunicare al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione;

VISTO il Dlgs 18082000 n. 267 ed in particolare l’articolo 7 bis;

VISTO l’articolo 16 della Legge 24111981 n. 689 come modificato dall’articolo 6 bis della Legge 24072008 n. 125 di conversione del D.L. 23052008 n. 92;

VISTI il Ministro dell’ Interno in data 582008 sull’incolumità pubblica e sicurezza urbana .

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 158 del 21102008 avente ad oggetto l’aumento degli importi della
somma da pagare in misura ridotta per la violazione della presente ordinanza sindacale;

RITENUTO, per motivi esposti in premessa, che sussistano nella situazione in narrativa i requisiti di contingibilità ed urgenza dell’art.54 comma 4° D.Lgs. 18082000 n. 267 che consentono di intervenire in un preciso e definito contesto temporale;

ORDINA

• In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o, che per l'atteggiamento ovvero per le modalità comportamentali, manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali;

• Se l’interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito alla prostituzione; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell’avvenuta violazione della presente ordinanza;

• La validità della presente ordinanza decorre con la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico e fino al termine del 15092015

• Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall’articolo 7-bis del D.Lgs. 18. n.267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:
- di euro 400 (quattrocento//00) con facoltà di estinguere l’ illecito mediante il pagamento
di detta somma entro 60 giorni dalla commessa violazione o notificazione, per il
trasgressore che commette l’illecito;

• Come previsto dall’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 resta salva la possibilità per gli organi accertatori, di procedere al sequestro cautelare delle cose che sono servite o destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto.

La presente Ordinanza è comunicata al Prefetto di Como è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet comunale. Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed è immediatamente esecutiva.
Si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Prefetto di Como (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in via alternativa ricorso al TAR della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034 o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.
La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Como, al fine dell’esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso:
- alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Como;
- alla Questura di Como;
- al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Como;
- al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Como;
- alla Compagnia Carabinieri di Cantù;
- alla Stazione Carabinieri di Lomazzo;
- alla Polizia Locale di Lomazzo.
Il Comando di Polizia Locale e gli Ufficiali ed Agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza.

IL SINDACO
(Valeria Benzoni)


 




Contattaci a questo indirizzo email: admin@gnoccaforum.biz



XHTML -- RSS -- WAP2 -- SITEMAP