Caro Palmare, anzitutto ti invito a moderare il linguaggio. Vedo che hai 6 post alle spalle...un pò pochini per approcciarsi in maniera così aggressiva: soprattutto per i nuovi ritengo che il rispetto e l'educazione siano la base....ma andiamo avanti.
La battuta sulle "ricerche giurisprudenziale" francamente non l'ho capita...bar sport? mah...dal tuo modo di parlare molto sicuro si sé spero che tu sia almeno un Avvocato...bene....quando ti occupi di un contenzioso non le fai anche tu le ricerche giurisprudenziali oggetto della tua ironia? Penso proprio di sì.
L'unico mio errore è stato non citare con precisione a quale sentenze, soprattutto della Corte di Cassazione, mi stessi riferendo: ti posso assicurare che è stato solo per questioni di tempo.
Come tu mi insegni, il sistema giuridico dell'Italia è di Civil law, e non di Common law, nel quale il precedente giurisprudenziale è vincolante: ci si può trovare di fronte a pronunce discordanti sul medesimo argomento, soprattutto quando la questione è molto dibattuta e quindi soggetta a molteplici interpretazioni.
Il primo esempio te lo faccio subito: tu citi una sentenza della Cassazione del 2009 in merito al soggetto che viene condannato per favoreggiamento per aver accompagnato una prostituta sul luogo di lavoro. Bene la sentenza n.
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nbsp; (quindi successiva) è di tutt'altro avviso: "Non commette favoreggiamento della prostituzione il cliente che, dopo il rapporto sessuale con la prostituta, la riaccompagna sul posto di 'lavoro'".
Ma andiamo avanti e analizziamo di come lo "scopo di lucro" e "il dolo" possano influire nel perfezionamento del reato di cui si discute.
Il favoreggiamento della prostituzione è un reato punibile solo a titolo di dolo che, nel caso, è rappresentato dalla volontà e coscienza di sfruttare la prostituzione altrui.
Così, ad esempio, si esprime la Cassazione:
Il reato di sfruttamento della prostituzione si realizza col trarre una qualsiasi utilità dall’attività sessuale della prostituta e richiede il dolo specifico, ossia la cosciente volontà del colpevole di trarre vantaggio economico dalla prostituzione, mediante partecipazione di guadagni ottenuti con tale attività; con la puntualizzazione che il reato non si configura quando la corresponsione dei proventi avvenga per giusta causa e nei limiti dell’adeguatezza, cioè per servizi leciti, sempre che vi sia proporzione tra servizio e compenso (Cass. Pen., sez. III, sentenza 11 gennaio 2000, n. 98).
Anche l’aspetto degli annunci sul web è molto discusso.
Da segnalare la sentenza, sempre della Cassazione, n. 4443/2012 secondo la quale “non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta di chi pubblica sul sito web gli annunci di donne che si offrono per incontri sessuali”.
Il caso riguarda il gestore del sito Bakeka che nei primi 2 gradi di giudizio era stato condannato.
Nella motivazione la Corte precisa che il reato può realizzarsi “nel caso in cui alla attività di mera pubblicazione si aggiunga una cooperazione tra soggetto e prostituta, concreta e dettagliata, al fine di allestire la pubblicità della donna, che si offre per gli incontri sessuali, evidentemente per rendere più allettante l’offerta e per facilitare l’approccio con un maggior numero di clienti,….”
Nel nostro caso mi devi spiegare come una recensione scritta in totale buona fede, con dei semplici apprezzamenti o critiche,possa integrare qualsivoglia tipo di reato.
L’argomento, come ho già detto, è molto controverso e dibattuto; sul web si trovano vagonate di sentenze …. le famose “ricerche giurisprudenziali”, che. non saranno il parere di un Giudice della Cassazione ma nemmeno le chiacchiere di 2 umarell al bar o il classico “me l’ha detto un amico di mio cugino…”
Concludendo, caro Palmare, se hai idee, pareri,materiale che ci può essere utile, ben venga …… se poi i tuoi futuri interventi saranno pure educati, costruttivi e non offensivi, ancora meglio.