Colleghi che frequentate OTR a Lomazzo... e ce ne sono tanti!!!
ATTENZIONE ...solita ordinanza estiva, edizione 2015 è il solito copia/incolla con quella dell'anno scorso...da me pubblicata in questo topic.
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 53 DEL 11 07 2015
Oggetto: ORDINANZA DI CONTRASTO ALLA PROSTITUZIONE SU STRADA E TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA
Lomazzo, 11 07 2015
Prot.Gen. 11379 9 4
ORDINANZA DI CONTRASTO ALLA PROSTITUZIONE SU STRADA E TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA.
IL SINDACO
PREMESSO che con l’approssimarsi della stagione estiva, è stato rilevato un aumento della presenza di soggetti dediti al meretricio nelle varie zone del’immediata periferia della Città, sino all’inizio della cinta urbana ed in particolare nelle seguenti vie:
“S.P. 23 Lomazzo - Bizzarone”, “S.P. 32” “S.P. 33” ed altre vie del territorio comunale, in prossimità di nuclei abitati”;
CONSIDERATO che pervengono al Comando di Polizia Locale numerose segnalazioni da parte dei cittadini, i quali evidenziano crescenti episodi di inciviltà cui sono costretti ad assistere i propri nuclei familiari, composti anche da minori;
CONSIDERATO altresì che il fenomeno della prostituzione desta molta preoccupazione ed allarme nella realtà cittadina con particolare riguardo al disagio percepito da quanti dimorano nelle zone interessate e più in generale alla sicurezza stradale, a causa di comportamenti imprudenti e/o scorretti di quanti frequentano le aree dove la prostituzione viene praticata;
ATTESO CHE:
- il fenomeno della prostituzione su strada determina, altresì, conseguenti maggiori rischi di incidenti stradali dovuti al fatto che i conducenti di veicoli alla ricerca di prestazioni sessuali a pagamento creano turbativa alla circolazione stradale, code, frenate e arresti improvvisi e manovre azzardate;
- le persone che appaiono dedite alla offerta di prestazioni sessuali a pagamento spesso stazionano perfino dinnanzi alle abitazioni.
VALUTATO che il fenomeno della prostituzione su alcune strade comunali, nonostante le azioni di contrasto poste in essere dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia dello Stato non accenna a diminuire;
VALUTATI gli effetti del fenomeno sulla percezione di sicurezza urbana i quali oltre a ingenerare allarme sociale incidono concretamente sulla sicurezza urbana e sul senso di abbandono suscitato negli abitanti delle zone interessate;
DATO atto che tali comportamenti pericolosi per l'incolumità pubblica e la sicurezza stradale sono in aumento;
TENUTO conto che il fenomeno suddetto, soprattutto sull’asse della “S.P. 23 Lomazzo - Bizzarone”, “S.P. 32” “S.P. 33” ed altre vie del territorio comunale, in prossimità di nuclei abitati, costituisce un grave esempio di deterioramento culturale e morale, in modo particolare nei confronti di giovani e bambini;
CONSIDERATO che tali incresciosi comportamenti, oltre a verificarsi nelle ore notturne e serali, si riscontrano, anche nelle ore pomeridiane, con gravi ripercussioni specialmente nelle vie con maggiore densità di traffico e di popolazione;
RITENUTO di dover attuare misure, anche nell’ottica dell’attenuazione non solo del senso di insicurezza percepita dalla cittadinanza ma anche, in concreto, per ridurre le conseguenze negative per l’ordinato e sicuro vivere civile; adottando provvedimenti per contrastare il meretricio su strada con il fine di limitare le conseguenze più sopra ricordate sulla sicurezza urbana e l’incolumità e la salute pubblica, anche allo scopo di contrastare più efficacemente l’interesse criminale allo sfruttamento dei soggetti avviati alla prostituzione e di tutelare gli stessi soggetti che in buona sostanza ne sono le prime vittime;
RITENUTO altresì, necessario adottare un provvedimento contingibile ed urgente, con validità dalla data di pubblicazione all’albo Pretorio informatico, per contrastare il meretricio su strada, fenomeno legato con nesso di causalità ai sopra citati gravi pericoli per l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana e stradale;
Visto l'articolo 54 del D.Lgs. 18 08 2000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da comunicare al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione;
VISTO il Dlgs 18 08 2000 n. 267 ed in particolare l’articolo 7 bis;
VISTO l’articolo 16 della Legge 24 11 1981 n. 689 come modificato dall’articolo 6 bis della Legge 24 07 2008 n. 125 di conversione del D.L. 23 05 2008 n. 92;
VISTI il Ministro dell’ Interno in data 5 8 2008 sull’incolumità pubblica e sicurezza urbana .
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la deliberazione di Giunta n. 158 del 21 10 2008 avente ad oggetto l’aumento degli importi della
somma da pagare in misura ridotta per la violazione della presente ordinanza sindacale;
RITENUTO, per motivi esposti in premessa, che sussistano nella situazione in narrativa i requisiti di contingibilità ed urgenza dell’art.54 comma 4° D.Lgs. 18 08 2000 n. 267 che consentono di intervenire in un preciso e definito contesto temporale;
ORDINA
• In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o, che per l'atteggiamento ovvero per le modalità comportamentali, manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali;
• Se l’interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito alla prostituzione; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell’avvenuta violazione della presente ordinanza;
• La validità della presente ordinanza decorre con la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico e fino al termine del 15 09 2015
• Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall’articolo 7-bis del D.Lgs. 18. n.267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:
- di euro 400 (quattrocento//00) con facoltà di estinguere l’ illecito mediante il pagamento
di detta somma entro 60 giorni dalla commessa violazione o notificazione, per il
trasgressore che commette l’illecito;
• Come previsto dall’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 resta salva la possibilità per gli organi accertatori, di procedere al sequestro cautelare delle cose che sono servite o destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto.
La presente Ordinanza è comunicata al Prefetto di Como è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet comunale. Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed è immediatamente esecutiva.
Si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Prefetto di Como (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in via alternativa ricorso al TAR della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034 o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.
La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Como, al fine dell’esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso:
- alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Como;
- alla Questura di Como;
- al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Como;
- al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Como;
- alla Compagnia Carabinieri di Cantù;
- alla Stazione Carabinieri di Lomazzo;
- alla Polizia Locale di Lomazzo.
Il Comando di Polizia Locale e gli Ufficiali ed Agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza.
IL SINDACO
(Valeria Benzoni)