Giustappunto ora che parli di cartelli stradali ho notato che sono comparsi nel comune di bregnano (magari son lì da tanto ma io li ho notati solo ora) sono a fondo marrone, informazioni turistiche, giusto?
Questi cartelli, presenti quasi ovunque nella Novedratese Ovest, si riferiscono alle vecchie Ordinanze a tempo indeterminato, dichiarate non legittime dalla Corte Costituzionale, poiché essendo tali non rispettavano i principi di contingibilità ed urgenza.
I detti segnali, non sono stati previsti come fac simile da nessun Decreto Ministeriale attuativo e di conseguenza hanno violato l'articolo 45 comma 1 del Codice della Strada ed anche l'articolo 38 comma 8 dello stesso Codice, quando tali sono aggiunti al sostegno delle indicazioni stradali. Se osservate il Codice della strada ai suddetti articoli, potete notare che i vari Comuni che hanno installato questi cartelli, rischiano una sanzione dalla Prefettura.
- Articolo 38 commi 8, 13 e 14 Cds:
8. È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento.
13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 a euro 1.643.
14. Nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono agli obblighi di cui al presente articolo o al regolamento o che facciano uso improprio delle segnaletiche previste, il Ministero dei lavori pubblici ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel termine di quindici giorni dall'ingiunzione, provvede il Ministro dei lavori pubblici ponendo a carico dell'ente proprietario della strada le spese relative, con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
- Articolo 45 commi 1 e 7 Cds:
1. Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.
7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682.